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D.L. 03/10/2006 n. 262a) nel comma 1, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonchè altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse» b) il secondo comma è soppresso. D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. 2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria. Capo VII Disposizioni in materia di beni culturali e tutela dell'ambiente Art. 15 - Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali 1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 54. - 1. Il Ministero si articola in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale. 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.». 2. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004 n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero. 3. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero» b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero» c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero». 4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 3, le parole: «3 anni» sono sostituite dalle seguenti : «6 anni». 5. All'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo». In sede di prima attuazione, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, che è conseguentemente soppressa. 6. Le modalità di attuazione del presente articolo devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate. Art. 16 - Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta per cento di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo, per almeno due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Art. 17 - ARCUS S.p.a. 1. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43. 2. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonchè il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di con- D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. certo dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. Art. 18 - Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari 1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003 n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e al secondo periodo la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010» b) il comma 6 è abrogato. 2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi. 3. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo. 4. E' assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari. Art. 19 - Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali 1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente parco spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.». 2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951 n. 535, nel secondo comma sono apportate le seguenti modifiche a) il primo periodo è soppresso b) al secondo periodo le parole: «Peraltro, a coloro che» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti degli organi di cui al primo comma che». Art. 20 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 1. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT - di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, è modificato come segue a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile b) sono organi dell'Agenzia - il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; - il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; - il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002 n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni e) gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono a carico del bilancio dell'APAT, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato. Capo VIII Disposizioni in materia di lavoro Art. 21 - Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, sono apportate le seguenti modifiche |
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